Unioni Civili

Servizio attivo

Descrizione delle modalità per la costituzione delle unioni civili tra coppie dello stesso sesso.

A chi è rivolto

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge. Vedi sezione vincoli

 

 

Descrizione

Al fine di costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

Come fare

Prima fase-processo verbale
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
  • insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge 20/05/2016 numero 76;
  • lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Seconda fase-la costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
  • scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Cosa serve

Documentazione da consegnare 

Copia fronte-retro di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.

Modulo di dichiarazione per la costituzione di Unione Civile

Atto di assunzione dell'incarico di interprete per Unione Civile

Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Procedure collegate

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:

1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.

Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).

2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)

La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.

Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

Cosa si ottiene

Unione Civile

Tempi e scadenze

Presentata la richiesta, l'ufficio di Stato Civile procede alla verifica requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto della prenotazione tramite e-mail o telefono entro 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Cause Impeditive:

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

  • per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore 1 - Affari Generali

Municipio di Arcisate, 2, Via Roma, Arcisate, Comunità Montana del Piambello, Varese, Lombardia, 21051, Italia

segreteria@comune.arcisate.va.it: 1
0332470124: 2
comune.arcisate@anutelpec.it: 3
Municipio di Arcisate

Pagina aggiornata il 27/02/2024