Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.