Richiedere l'accesso agli Atti (Accesso Civico)

Servizio attivo

Il diritto all'accesso civico riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

A chi è rivolto

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Descrizione

L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via Roma 2, 21051, Arcisate (VA)

Il pagamento della tariffa del servizio avviene tramite PagoPA: durante la presentazione della domanda online è possibile effettuare il pagamento.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • documento di identità del richiedente
  • copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario

Cosa si ottiene

Pubblicazione dei documenti nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Costi

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli Atti (Accesso Civico) direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Ulteriori informazioni

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest’amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

  • pec: 
  • e-mail: 

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Segreteria - Affari generali

Municipio di Arcisate, 2, Via Roma, Arcisate, Comunità Montana del Piambello, Varese, Lombardia, 21051, Italia

Segreteria - Affari generali: 0332470124
Segreteria - Affari generali: segreteria@comune.arcisate.va.it
Segreteria - Affari generali: comune.arcisate@anutelpec.it

Pagina aggiornata il 09/05/2024