Richiedere l'accesso agli Atti (Accesso Civico Generalizzato)

Servizio attivo

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

A chi è rivolto

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Descrizione

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via Roma 2, 21051, Arcisate (VA)

Il pagamento della tariffa del servizio:

  • PagoPA: durante la presentazione della domanda online è possibile effetuare il pagamento della rata deisderata
  • Bonifico: è possibile effettuare bonifico all'IBAN IT11X0000011111222233334444 indicando come causale "Richiesta accesso atti Nome e cognome"

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • documento di identità del richiedente
  • copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario

Cosa si ottiene

Presa visione ed, eventualmente, ottenimento copia dei documenti amministrativi

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Costi

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli Atti (Accesso Civico Generalizzato) direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, senza indicare motivazioni.

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione.

L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico (piazzagrande@comune.modena.it);

c) all'indirizzo PEC accesso.civico@cert.comune.modena.it.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).

Il Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, il Comune trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorrere al Difensore civico provinciale.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione del Comune o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Ulteriori informazioni

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest’amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

  • pec: 
  • e-mail: 

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Segreteria - Affari generali

Municipio di Arcisate, 2, Via Roma, Arcisate, Comunità Montana del Piambello, Varese, Lombardia, 21051, Italia

Segreteria - Affari generali: 0332470124
Segreteria - Affari generali: segreteria@comune.arcisate.va.it
Segreteria - Affari generali: comune.arcisate@anutelpec.it

Pagina aggiornata il 09/05/2024