La Legge n. 183 (Legge di Stabilità 2012) del 12/11/2011 dispone che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possano richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso dalla Pubblica Amministrazione.
I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.
le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni.
Dal 15 settembre 2020 è consentito ai cittadini di utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva anche con i privati (Legge 11/09/2020 n. 120)
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e dovranno obbligatoriamente riportare, pena la nullità, la seguente dicitura : "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".