La c.d. legge sulla par condicio in occasione delle consultazioni elettorali (art. 9 della legge n. 28/2000), prevede il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Si specifica che tra le attività inerenti il divieto di comunicazione istituzionale durate il periodo elettorale rientra la concessione del patrocinio con utilizzo dello stemma comunale, in quanto rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all’Amministrazione che lo rappresenta, “rientrando pertanto tra le attività di comunicazione istituzionale e come tale deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti”.
Pertanto la concessione del patrocinio gratuito verrà valutata in relazione a tale normativa fino alla chiusura delle operazioni di voto.